La legge di bilancio 2021, articolo 1 comma 1103, ha previsto che dal 1° gennaio 2022 per tutte le operazioni transfrontaliere, non sarà più possibile l’utilizzo dell’esterometro inviato telematicamente.

Come trasmettere quindi le informazioni?

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica e come abbiamo imparato, l’utilizzo di un documento informatico strutturato, ha enormi possibilità di impiego.

Nel corso di questi anni, la fattura in formato .xml ha cambiato tracciato, aggiornandosi per offrire sempre maggiori opportunità di standardizzazione e semplificazione dei processi.

La trasmissione quindi avverrà unicamente tramite il Sistema di Interscambio, mediante il medesimo tracciato della fattura elettronica, indicando Tipologie di Documento (TD17, TD18, TD19) e informazioni specifiche alle operazioni.

Queste novità avverranno sia in ambito del ciclo attivo che del ciclo passivo.

Nel ciclo attivo, diventerà obbligatorio l’invio, oltre della copia cartacea o in pdf al cliente estero, anche l’invio al sistema di interscambio della fattura elettronica con codice destinatario: XXXXXXX e Tipo Documento “TD01“, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il quindicesimo giorno del mese successivo in caso di fatturazione differita.

Nel ciclo passivo invece, a seconda della fattura passiva ricevuta, sarà necessario:

  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (UE e extra-UE)
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari (UE)
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72 (UE e extra-UE)

da trasmettere, sempre e comunque al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo dalla ricezione della fattura o del documento comprovante l’effettuazione dell’operazione.

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Abolizione esterometro: come fare con le fatture estero dal 2022 ultima modifica: 2021-10-08T15:38:34+02:00 da DDocuments