Il Codice dell’Amministrazione Digitale CAD (D.Lgs 7 marzo 2005, n.82) definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Il CAD sancisce, inoltre, che “il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume sempre riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria” e anche che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”.
Possiamo quindi utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una dichiarazione o un contratto, brevemente tutto ciò che richiede una sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 2702 del codice civile.
Nel caso dei documenti informatici a rilevanza fiscale (come ad es. una fattura) che per loro natura non devono essere sottoscritti, la firma digitale, associata alla marca temporale, fornisce la garanzia di immodificabilità, integrità, esistenza nel tempo e validità giuridica dell’oggetto della sottoscrizione.