DDocSign / Firma elettronica avanzata e firma elettronica semplice

DDocSign consente la Firma Elettronica sul documento informatico attraverso un codice OTP ricevuto su un dispositivo collegato al firmatario precedentemente identificato. Verrà a seguito generato un dossier di firma associato al documento. Il tutto sarà conservato a norma sul sistema di conservazione digitale DDocuments.

Importanza di un documento informatico

Il documento informatico è definito dal Codice Amministrazione Digitale – CAD (Dlgs 82/05) come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Un documento informatico, ai sensi dell’art 2712 c.c., fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime. In sede giudiziale il suo valore probatorio è liberamente valutabile in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Una Firma Elettronica associa al documento informatico il requisito della paternità del contenuto, così che le cose ed i fatti ivi rappresentati saranno giuridicamente attribuibili al sottoscrittore.

Per poter erogare una soluzione di FEA – Firma Elettronica Avanzata è richiesta l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, artt. 55-61, del DPCM 22 febbraio 2013.

Il Soggetto Erogatore (Azienda che eroga il servizio di FEA) potrà utilizzare la soluzione solo per i rapporti con i propri utenti come ad esempio:

i suoi clienti

i suoi fornitori

i suoi collaboratori

I principali requisiti operativi da rispettare per una FEA sono regolamentati dall’art. 56 del DPCM sono:

l’identificazione del firmatario del documento

la connessione univoca della firma al firmatario

il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma

la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma

la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

l’individuazione del soggetto erogatore

l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati

la connessione univoca della firma al documento sottoscritto

N.B. Se non sono soddisfatti i predetti requisiti non è garantita la validità giuridica e l’efficacia probatoria di cui all’art. 20 comma 1-bis del CAD.

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    DDocSign / Firma Elettronica Avanzata ultima modifica: 2024-03-18T18:46:04+01:00 da DDocuments

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