L’articolo 16 della legge n. 2 del 28/01/2009 stabilisce che le imprese in forma societaria di nuova costituzione sono tenute a indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto (29/11/2008), comunicano, invece, al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni dalla stessa. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Inoltre, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata entro un anno. Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili in via telematica attraverso apposito elenco curato dai relativi Ordini o Collegi.
Infine le amministrazioni pubbliche devono istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e darne comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
La legge prevede espressamente l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, con tempistiche e modalità differenti tra loro.
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