Questo articolo è stato scritto per tutti gli utenti che hanno bisogno di conoscere, alla luce delle ultime normative, gli unici casi in cui la Pubblica Amministrazione (PA) può rifiutare una fattura emessa che riceve da un fornitore.
Il Decreto Ministeriale n. 132 del 24 agosto 2020 entrato in vigore il 6 novembre scorso, elenca in modo chiaro le casistiche in cui la PA può esercitare questa modalità e soprattutto come comunicare al fornitore il rifiuto.
Le fatture non possono essere accettate dalla PA e quindi rifiutate quando:
- la fattura elettronica è riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA a cui è trasmessa.
- Nella fattura elettronica risulta omesso o errato il Codice identificativo di Gara (CIG) o il Codice unico di Progetto (CUP) nei campi indicati.
- Indicazione del codice di repertorio, necessario per i dispositivi medici e i farmaci, omesso o errato.
- Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC).
- Omessa o errata indicazione di numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Di questo e molto altro ne parleremo assieme a Fabrizio Lupone mercoledì 16 dicembre dalle ore 11:00 nel webinar “La Rubrica del Lupo: appuntamento gratuito su fisco e processi digitali in azienda“.
Agenda del webinar e iscrizioni:
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